Repertorio N. 143.772 Raccolta N. 17.177
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL’ASSOCIAZIONE “CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
DI CASTEL BOLOGNESE”
REPUBBLICA ITALIANA
Il ventidue marzo duemilaundici
in Castel Bolognese alla via Emilia Levante n. 398
alle ore diciotto e minuti trenta.
Avanti a me Dott. MASSIMO GARGIULO, Notaio iscritto al Ruolo del Distretto di Ravenna, residente con studio in Faenza alla via Naviglio n. 14
SI È RIUNITA
in seconda convocazione l’assemblea straordinaria dell’Associazione
“CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASTEL BOLOGNESE”,
con sede in Castel Bolognese alla via Garavini n. 19 - Diocesi di Imola, codice fiscale 9001 1450393,
per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Modifica degli articoli 1 (riguardante l’eliminazione dell’indirizzo della sede), 9 (riguardante la divisa dei Confratelli), 12 (riguardante il fondo comune), 16 (riguardante la domanda di ammissione alla Confraternita), 17 (riguardante i diritti dei Confratelli sostenitori), 25 (riguardante la seconda convocazione dell’assemblea) e 50 (riguardante la devoluzione del patrimonio della Confraternita in caso di scioglimento) dello statuto dell’Associazione al fine di rispettare tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento della personalità giuridica dell’Associazione.
- Varie ed eventuali.
È PRESENTE
DALL’OSSO GIAN LUIGI, nato a Imola il 28 gennaio 1941, con domicilio anche fiscale in Castel Bolognese alla via Garavini n. 19, codice fiscale DLL GLG 41A28 E289E - in qualità di Governatore dell’Associazione.
Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, senza l’assistenza di testimoni non avendone la parte richiesta la presenza, mi chiede di redigere il presente verbale.
Aderendo, io Notaio do atto di quanto segue:
Assume la presidenza dell’assemblea, ai sensi dell’art. 24 dello statuto
dell’Associazione, il Governatore signor Dall’Osso Gian Luigi, il quale
CONSTATATO
- che l’assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi degli articoli 25 e 46 dello Statuto;
- che l’assemblea è qui riunita in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocazione indetta per il 21 marzo 2011 alle ore 5,00;
- che sono presenti n. 40 (quaranta) confratelli effettivi su n. 167 (centosessantasette) confratelli effettivi aventi diritto al voto;
- che sono presenti tutti i componenti del Magistrato: Dall’Osso Gian Luigi - Governatore; Cornazzani Pasquale - Vice Governatore; Camerani Giovanni - Amministratore; Giacometti Anna Maria - Segretario; Ramponi Giuliano, Sangiorgi Severino, Napolitano Erminio, Tondini Remo, Laghi Silvana, Gamberini Adriano, Lo Iacono Rosalia, Fagnocchi Ivano e Donati Franco - membri;
- che sono, altresì, presenti tutti i componenti del Collegio dei Sindaci Revisori: Concato Maurizio - Presidente; Codemo Giovanni e Sabbatani Silvano - Sindaci Effettivi;
DICHIARA
validamente costituita l’assemblea straordinaria, essendo presenti almeno il doppio dei componenti il Magistrato ai sensi dell’articolo 27 dello statuto ed apre la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno. Prendendo la parola sul primo punto all’ordine del giorno il Presidente fa presente che lo statuto necessita di alcune modifiche al fine di rispettare tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento della personalità giuridica dell’Associazione. Il Presidente precisa, inoltre, che le modifiche che saranno proposte sono state richieste direttamente dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia che ha verificato il rispetto di tutte le procedure per il riconoscimento della personalità giuridica dell’Associazione. Il Presidente precisa, infine, che le predette modifiche allo statuto hanno in ogni caso ottenuto, ai sensi dell’articolo 46 dello statuto, l’assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia con comunicazione in data 20 gennaio 2011.
Pertanto, espone le modifiche:
- articolo 1 dello statuto: eliminazione dell’indirizzo della sede sociale;
- articolo 9 dello statuto: modifica della divisa dei confratelli per i servizi di pronto soccorso e di assistenza secondo il metodo indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia;
- articolo 12 dello statuto: introduzione del fondo comune e sua disciplina, del divieto di distribuire utili o avanzi di gestione el’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- articolo 16 dello statuto: previsione di provvedimento motivato in caso di accettazione o diniego della domanda di ammissione a confratello ed introduzione di cause d’incompatibilità con l’iscrizione alla Confraternita;
- articolo 17 dello statuto: modifica dei diritti dei confratelli sostenitori prevedendo il diritto di elezione attiva e passiva;
- articolo 25 dello statuto: modifica della seconda convocazione dell’assemblea che non potrà essere tenuta nello stesso giorno della prima convocazione;
- articolo 50 dello statuto: modifica della disciplina sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell’Associazione.
Il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori a nome dell’intero Collegio presta il proprio assenso alle predette proposte.
L’Assemblea, dopo la discussione,
UDITA
- la relazione del Presidente
PRESO ATTO
- del parere favorevole del Collegio dei Sindaci Revisori e della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia,
DELIBERA
- di modificare come segue l’articolo 1 dello statuto:
“Articolo 1
è costituita in Castel Bolognese l’Associazione dal titolo “CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASTEL BOLOGNESE” con sede in Castel Bolognese. Diocesi di Imola.”;
- di modificare come segue l’articolo 9 dello statuto:
“Articolo 9
La divisa dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l’immagine della Madonna dall’altro.
E' fatto obbligo di indossarla nelle funzioni religiose e di carattere funebre, mentre per i servizi di pronto soccorso e di assistenza può essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia. “;- di modificare come segue l’articolo 12 dello statuto:
“Articolo 12
La Confraternita trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare, dalle quote degli iscritti, dalle offerte, contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati, nonché dall’esercizio di iniziative o altre forme di entrata volte a ricevere carità per restituire in carità.
Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.
è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.”;
- di modificare come segue l’articolo 16 dello statuto:
“Articolo 16
Tutti gli iscritti al Sodalizio sono chiamati con il nome tradizionale di “Confratello” o “Consorella” ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.
Questi si suddividono in tre categorie:
- Confratelli aspiranti;
- Confratelli effettivi;
- Confratelli sostenitori.
L’iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Magistrato munita della firma di due Confratelli iscritti.
Il Magistrato accetta o respinge la domanda con provvedimento motivato.
L’iscrizione alla Confraternita è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale.
Per effetto dell’affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, di cui al primo comma dell’articolo 11, i Confratelli, riuniti in un’unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia.
Di questo deve esser fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l’iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi,deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita.
Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.”;
- di modificare come segue l’articolo 17 dello statuto:
“Articolo 17
I Confratelli aspiranti sono coloro che, iscritti secondo le norme di cui agli artt. 16 e 18, intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi.
L’aspirantato ha la durata di dodici mesi di ininterrotto e lodevole servizio al termine del quale, in presenza della maggiore età e su deliberazione del Magistrato, passano alla categoria degli Effettivi.
Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.
I Confratelli aspiranti non partecipano all’Assemblea e non hanno diritto di elezione attiva e passiva.
I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l’obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita.
Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all’assemblea con diritto di elezione attiva e passiva.
I Confratelli sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria.
I Confratelli sostenitori partecipano all’Assemblea ed hanno diritto di elezione attiva e passiva.”;
- di modificare come segue l’articolo 25 dello statuto:
“Articolo 25
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni quattro anni per l’elezione delle cariche sociali.
L’Assemblea è convocata dal Governatore con lettera personale da inviare al domicilio degli iscritti almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per la riunione.
L’avviso deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.
La seconda convocazione non potrà essere tenuta nello stesso giorno della prima convocazione.
I verbali dell’Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell’apposito registro.”;
- di modificare come segue l’articolo 50 dello statuto:
“Articolo 50
A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti ad altra Associazione a carattere locale di volontariato operante in identico o analogo settore e di ispirazione cristiana, che persegua fini di carità analoghi a quelli della Misericordia o, in mancanza, i beni residui sono destinati alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, Organizzazione di volontariato operante nello stesso settore, cui la Confraternita è associata.”.
Tale delibera viene approvata all’unanimità.
L’elenco degli intervenuti si allega al presente atto sotto la lettera “A”. L’Assemblea delega al Presidente della medesima l’adempimento delle formalità richieste dalla legge per la legale efficacia delle adottate deliberazioni, ivi compresa la facoltà di effettuare tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero richieste dalle Autorità competenti e di effettuare tutto quant’altro necessario per il riconoscimento della personalità giuridica dell’Associazione.
Il Presidente consegna a me Notaio lo Statuto dell’Associazione che, nella sua redazione aggiornata, si allega a questo atto sotto la lettera “B”
Null’altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore diciannove e minuti quindici.
La parte mi dispensa dalla lettura degli allegati.
Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su fogli tre per facciate undici, ho dato lettura al costituito che lo approva e lo sottoscrive alle ore diciannove e minuti venti.
F.to: Gian Luigi Dall’Osso
Massimo Gargiulo Notaio
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